Art. 4.
(Misure sostitutive e alternative per lo straniero extracomunitario colto in condizioni di clandestinità).

       1. L'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di tre anni, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a sette anni, purché non ricorrano le seguenti condizioni:

          a) le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1;

          b) la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

          c) la condanna riguardi uno o più delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a tre anni.

      2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Per i successivi gradi di giudizio è fatto salvo il rientro ai sensi dell'articolo 17 per l'esercizio del diritto di difesa.

 

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      3. La pena e ogni altro effetto penale della condanna sono estinti alla scadenza del termine di quindici anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 1, sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. Se lo straniero espulso ai sensi del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima di tale termine, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente, è data esecuzione alla condanna e alla relativa pena detentiva e lo straniero è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni con rito direttissimo. È fatta salva l'applicazione del comma 5 quando la pena detentiva residua risultante dal cumulo tra quella originaria e quella inflitta ai sensi del periodo precedente, raggiunge i tre anni.
      4. Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero uno o più delitti previsti dal presente testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a tre anni.
      5. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 4 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
      6. L'espulsione di cui al comma 4 è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, se il decreto è rimasto inopposto ovvero se è stata pronunciata la sua conferma con decisione del tribunale di sorveglianza, anche se questa non è ancora irrevocabile.
 

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Per i successivi gradi di impugnazione della decisione del tribunale di sorveglianza è fatto salvo il rientro ai sensi dell'articolo 17 per l'esercizio del diritto di difesa.
      7. La pena è estinta alla scadenza del termine di quindici anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 4, sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena; lo straniero è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni con rito direttissimo. È fatta salva l'applicazione del citato comma 4 quando la pena detentiva residua, risultante dal cumulo tra quella originaria e quella inflitta ai sensi del precedente periodo, raggiunge i tre anni».